accollo di mutuo a carico del coniuge in comunione legale non intervenuto in atto


 

Not. Enrico Maccarone

emaccarone@notariato.it

07.07.2001

 

Il T.U, del 1905 sul credito fondiario prevedeva espressamente una rara ipotesi di accollo liberatorio: la notifica dell'accollo all'istituito mutuante regolarmente eseguita nei 60 gg. successivi all'atto di trasferimento produceva come effetto la liberazione del debitore originario.

Negli anni ‘70 e ‘90 la legislazione bancaria è stata profondamente rivisitata, e, se la ricostruzione da me fatta è corretta, tale previsione di accollo liberatorio è venuta meno, con la conseguenza che l'accollo di frazione di mutuo di credito fondiario è da ritenersi attualmente "cumulativa", con l'effetto di aggiungere (e non più sostituire) al debitore originario un nuovo debitore (in solido col primo?).

Nella ipotesi, poi, di acquisto effettuato con accollo di mutuo da persona sposata in regime di comunione (assente il coniuge), può ipotizzarsi l'estensione dell'obbligazione a carico del coniuge non intervenuto in atto?


Ho fatto un po' di ricerche, ma con risultati molto modesti.